PICCOLO VADEMECUM
PER I NUOVI ASSUNTI
MA UN RIPASSO FORSE È PIÙ CHE NECESSARIO ANCHE PER I “VECCHI” ASSUNTI
È importante conoscere alcune regole fondamentali
È un diritto fondamentale che riesce a regolare l’attività lavorativa - il suo sforamento oltre a poter essere sanzionato (è già accaduto), se non autorizzati non si può rimanere all’interno del luogo di lavoro, si perdono tutte le tutele anche in caso di infortunio o quant’altro - è l’unico sistema che evidenzia chiaramente il carico di lavoro. È molto in uso, ormai con le più svariate motivazioni ( lavoro con più calma, riesco così a far fronte alla zona pesante, non incorro nelle “esortazioni” della dirigenza ecc. ecc.) entrare in ufficio molto prima dell’orario previsto e trattenersi oltre quello di uscita, così non si fa altro che giustificare qualunque carico di lavoro, che in condizioni normali non potresti mai espletare evidenziando così concretamente la vera gravosità della zona e la sua eventuale non fattibilità.
Ormai difficilmente gli operatori verificano lo stato dei mezzi che guidano escono con tutto ciò che gli viene proposto a discapito della sicurezza (usura gomme, assenza parziale o totale dei mezzi di segnalazione, sistema frenante non è efficiente, perdita di olio e quant’altro) è necessario pretendere l’efficienza e le condizioni di sicurezza dei mezzi che si stanno utilizzando. Anche la compilazione della scheda del veicolo, delle eventuali anomalie, va sempre aggiornata ed effettuata con attenzione è un ulteriore ambito di tutela
Inoltre nel caso dei motoveicoli questi vanno caricati a norma, non si deve mai uscire con il bauletto aperto con pacchi e posta che fuoriescono dallo stesso e ne impediscono la chiusura e la stessa cosa vale per pacchi o corrispondenza tenuti tra i piedi, anche se sembra l’unico sistema per far uscire tutta la corrispondenza, assolutamente è un comportamento erratissimo che va a discapito della sicurezza e può essere anche sanzionato ed inoltre in caso di furto (cosa più che probabile) si risulta di fatto anche negligenti e si può facilmente incorrere in una sanzione . Se la corrispondenza non entra nel mezzo bisogna avvisare i preposti e lasciarla in ufficio, nessuno ti può dire nulla, né tantomeno sanzionare se rispetti le norme sulla sicurezza ed incolumità personale.
Gli oggetti a firma vanno portati sempre nella borsetta tracolla ad eccezione di quelli voluminosi che possono essere lasciati nel mezzo chiuso, in caso di furto, se non si rispettano queste disposizioni, si incorre in sanzioni anche in caso di furto con scasso.
È importante prestare attenzione alla compilazione corretta, non approssimativa di questi atti per i quali si è passibili di denuncia penale e di risponderne anche patrimonialmente; la stessa cosa vale per le Can e le Cad che vanno anch’esse compilate con attenzione e rispettando le indicazioni come ad esempio il numero cronologico che va riportato per intero.
Può essere richiesto per sole 2 ore giornaliere e con almeno 2 ore di anticipo sulla fine dell’orario di lavoro e per condizioni “ straordinarie” non legate a situazioni strutturali.
È un diritto garantito dalla Costituzione (art. 40), tutti i lavoratori possono aderire allo sciopero indetto da qualsiasi org. sindacale, non c’è bisogno quindi di essere iscritti al sindacato che l’ha indetto.
Le assenze di un portalettere titolare di zona facente capo ad un area territoriale (Areola), in caso di indisponibilità del personale di scorta, possono essere coperte mandando in vigore l’areola ad eccezione del periodo di ferie estive di 2 settimane dal 15 giugno al 15 settembre ed 1 settimana dal 15 gennaio al 15 aprile e delle lunghe assenze per malattia del ptl, compresa la scorta, certificate di durata almeno pari a 15 giorni, che possono essere coperte solo con la scorta o con personale a lavoro flessibile.
Caso Areola: N-1 : spostamento titolare zona frazionabile sulla zona mancante e prestazione ripartita (abbinamento) della zona frazionabile
Caso Areola N-2: spostamento del titolare della zona frazionabile su altra area territoriale di sua competenza (2 aree territoriali ulteriori) e poi, ritornati nella condizione N-1, idem come sopra
Tale spostamento del titolare zona frazionabile, verso le 2 altre aree territoriali di sua competenza, può avvenire per un massimo di 5 volte al mese.
Il limite mensile pro capite dell’areola è di h 7,12 (orario 5 giorni alla settimana) 72 ore annuali più h 7,12 mensili di straordinario se si va oltre il normale orario di lavoro infatti l’abbinamento effettuato oltre l’orario di lavoro da luogo a lavoro straordinario.
I compiti della LB si differenziano nel caso trovi applicazione nelle zone soggette ai “giorni alterni” o nelle città metropolitane Roma, Milano e Napoli dove invece è garantito il recapito quotidiano.
LB recapito giorni alterni : si dedica alla consegna di prodotti “al destinatario” (oggetti a firma) della sub zona servita nel medesimo giorno dal portalettere dell’art. di base, nonché i prodotti “in cassetta” con SLA pari a J+1 e degli oggetti al “destinatario” della sub zona non servita nel medesimo giorno dall’art. di base.
LB recapito quotidiano Roma, Milano, Napoli : si dedica alla consegna quotidiana dei prodotti “al destinatario” che saranno prioritariamente oggetti con SLA pari a J+1 Prodotti al destinatario quindi solo oggetti a firma
La LB non ha un carico di lavoro specifico, ma la prestazione viene basata sui tempi di lavoro preparatorio e consegna previsti, nonché sulle percorrenze e relative tempistiche, in funzione delle caratteristiche del territorio .
Quindi non ha un carico di lavoro illimitato e nemmeno a piacimento, ma ci sono dei paletti che ognuno di noi è in grado di determinare o ricorrendo ai calcoli matematici o più semplicemente ed empiricamente in base alla sua esperienza lavorativa. E’ chiaro più zone da coprire più percorrenza, maggiore tempo impiegato, meno oggetti a firma ecc. ecc.
Infine l’accordo recita che la scorta verrà utilizzata prioritariamente per la copertura della LB.
Su richiesta del lavoratore l’Azienda deve fornire il dettaglio delle ore di servizio prestate ivi incluse la prestazione ripartita e le ore di straordinario effettuate.
Non si è obbligati a ripianare la cassa nel caso in cui lo sportello non è dotato di apparecchiature idonee e certificate, come previsto dalla normativa vigente in materia. L'operatore ha facoltà di declinare eventuali responsabilità in quanto non può assolutamente garantire l'autenticità delle stesse, seppur "addestrato" da un semplice corso on-line (vedi disposizioni Banca D’Italia). Pertanto, sono illegittime le richieste aziendali di rifondere l’equivalente delle banconote false, tanto è vero che Poste ultimamente ha dovuto correre ai ripari e con nota aziendale datata 15 ottobre ’19 a firma del responsabile Nazionale di Risorse Umane e Organizzazione Relazioni Industriali, dott. Cocchiaro, è stata preannunciata la dotazione per gli UP di 23.000 rilevatori di banconote sospette a partire progressivamente da marzo 2020 (un apparecchio ogni 2 postazioni di sportello). Chiaramente, fin quando non viene posto in essere tale provvedimento rimangono attuali le considerazioni di cui sopra.
Nel caso dello sciopero dello straordinario, oltre chiaramente a non aderire alla richiesta di ore di straordinario bisogna anche lasciare la postazione di lavoro e chiudere le operazioni con la clientela: Turno antimeridiano ore 13,35/40 – turno pomeridiano 19,05/10. In entrambi i casi il tempo rimanente (30/35 min. circa) verrà dedicato alla chiusura della postazione con relativo versamento alla cassa generale della somma eccedente le 500,00 euro, come da disposizione aziendale. Sarà compito del direttore dell’ufficio informare la clientela tramite comunicazione da apporre all’ingresso dell’ufficio, che c’è uno sciopero in atto e che non è garantito lo smaltimento di eventuali code.
È coordinata da un ente bilaterale, ovvero un istituto che distribuisce poltrone tra manager aziendali e sindacalisti in giacca e cravatta, al fine, dicono, di accrescere le competenze delle risorse. Ma è soprattutto uno strumento per alleggerire l’azienda da responsabilità che ricadranno invece attraverso la formazione sui lavoratori. Per cui, ogni attività di formazione (elearning, coi, corsi in aula), va fatta nella maniera più scrupolosa possibile, in contesti di tranquillità, impiegando le tempistiche necessarie a favorire l’apprendimento e soprattutto va fatta negli orari di lavoro. In assenza di questi criteri i corsi restano una farsa ad esclusivo vantaggio della dirigenza aziendale che scarica i propri obblighi mettendo a rischio di provvedimenti sanzionatori il lavoratore che di conseguenza assume l'intero carico di responsabilità praticando una pseudo formazione.
Là dove non vi sono accordi ed equilibri tra sportellisti presenti nello stesso ufficio prevale il principio della turnazione. Pertanto, gli stessi, possono impugnare eventuali e ripetuti distacchi nominativi disposti arbitrariamente.
Possono essere rifiutate non sussistendo il criterio di obbligatorietà. Difatti, una recente sentenza della cassazione ha stabilito che tale forzatura comporta maggiori responsabilità poiché coinvolge figure professionali non inquadrate nel ruolo specifico e pertanto il lavoratore interessato ha facoltà di rifiutare un ipotetico comando ricevuto e formalizzato per iscritto.
Si possono produrre le giustificazioni alla contestazione disciplinare in 2 modi: la prima rispondendo in forma scritta entro 5 giorni dalla data di ricezione della stessa; la seconda chiedendo, sempre entro 5 giorni, l’audizione per farsi ascoltare e dare le giustificazioni insieme ad un rappresentante sindacale. La seconda è di gran lunga la migliore in quanto si verbalizza l’incontro ed il rappresentante sindacale può aggiungere considerazioni di carattere generale ed organizzativo. Verbale che viene acquisito per una eventuale opposizione alla comminazione della sanzione.
In caso di sanzione ci si può opporre entro 20 giorni chiedendo l’arbitrato all’Ufficio Provinciale del Lavoro, dove ci sarà un rappresentante di poste, un rappresentante del lavoratore ed un giudice terzo (dirigente dell’uff. prov. Lavoro). Oppure si ha la possibilità entro 5 anni di far riconoscere le proprie ragioni davanti ad un Tribunale del lavoro. Ultimamente Poste ha assunto un atteggiamento arrogante non si presenta all’arbitrato, ma avvia immediatamente una causa dinanzi al Tribunale del lavoro, questo chiaramente per scoraggiare qualsiasi opposizione al suo fare sanzionatorio, abusando di fatto delle ingenti risorse economiche anche pubbliche (essendo ancora a maggioranza azionaria statale); l’arbitrato ha un costo relativamente basso o addirittura nullo mentre una causa, in caso di perdita, comporta per poste un esborso irrisorio, date le finanze di cui sopra, mentre per il lavoratore una cifra ragguardevole. Questo atteggiamento è stato più volte oggetto di interrogazioni parlamentari; Il rovescio della medaglia è che i giudici più volte hanno tenuto conto di questo “comportamento” di poste che, oltre ad intasare l’attività dei tribunali, è chiaramente un abuso di potere anche economico.
Negli anni, dobbiamo dire che, sono state moltissime le cause che abbiamo fatto, come Sindacalismo di Base, per sanzioni disciplinari ed il bilancio è più che positivo, parliamo di oltre il 90% di cause vinte: è necessario infatti dar forza alle nostre ragioni e sostenerle in tutti i modi possibili anche perchè: chi ti contesta è lo stesso che ti sanziona.
Le assenze per malattie devono essere comunicate all’inizio dell’orario di lavoro telefonicamente all’ufficio, ma ancora meglio via fax evitando chiamate o messaggi a numeri personali di capisquadra o responsabili vari perché purtroppo è successo che se lo siano “dimenticato” con le note conseguenze, dando inoltre l’indirizzo di reperibilità se diverso da quello già noto. La stessa cosa vale per l’eventuale prosecuzione della malattia. Si hanno 2 giorni di tempo per comunicare il n°. di protocollo dell’attestato di malattia o per inviare il certificato medico. E’ importante in caso di cambio di domicilio, anche in corso di malattia, darne comunicazione un giorno prima, specificando il nominativo presso cui si dimora. E’ fondamentale assicurarsi, che in tutti i casi, ci siano i riferimenti nominali sui citofoni in modo da permettere l’eventuale visita medica di controllo, in caso contrario si rischia la sanzione disciplinare, la decurtazione dello stipendio con perdita del trattamento di malattia per il periodo relativo. Altro adempimento fondamentale nel caso che il lavoratore nelle fasce orarie di reperibilità (10.00/12.00 e 17.00/19.00) debba assentarsi dal proprio domicilio per visite, prestazioni o accertamenti medico specialistici, è darne preventiva comunicazione alla azienda (salvo casi eccezionali) indicando la fascia oraria, mattutina o pomeridiana, di assenza facendosi rilasciare dalla struttura medica il relativo giustificativo, da far pervenire, successivamente, all’azienda entro i successivi 5 giorni.
È necessario non essere superficiali e rispettare tutti questi adempimenti per non incappare in sanzioni disciplinari con decurtazione del trattamento di malattia, come spesso è accaduto.
In caso di malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e dello stipendio per un periodo di 12 mesi al quale concorrono anche tutti i periodi di malattia con intervalli minori di 30 giorni che si sommano al raggiungimento dei 12 mesi. Chiaramente fanno eccezione le assenze dovute a patologie di particolare gravità (elenco CCNL) e terapie salvavita. Altro limite temporale per la malattia che da luogo al licenziamento è il raggiungimento di 24 mesi di assenza per più periodi di malattia indipendentemente dagli intervalli tra di essi entro un arco temporale di 48 mesi consecutivi. Il lavoratore ha la possibilità di richiedere, con almeno 2 giorni prima della fine del periodo di comporto, perdurando la malattia, un periodo di aspettativa non retribuita di 12 mesi.
Infine il lavoratore può richiedere, per 2 volte l’anno, il dettaglio delle assenze per malattia in relazione alla conservazione del posto.